Regolamento d’Istituto


7. NORME FINALI 

 

Art. 19. Modifica del regolamento 

Le proposte di modifica del regolamento di istituto possono essere presentate da tutte le componenti scolastiche. Dette proposte vanno presentate al Dirigente che le sottoporrà a discussione negli organi collegiali competenti: Collegio docenti per l’aspetto didattico e Consiglio di istituto per l’aspetto organizzativo. Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio di istituto. 

Art. 20. Computer e fotocopiatrici 

E’ parte integrante del presente regolamento quanto verrà deliberato per il funzionamento dell’aula multimediale e per l’uso delle fotocopiatrici

Art.21. Sanzioni 

In caso di mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento di Istituto si procede in base al Regolamento di disciplina vigente per gli alunni e allo Stato Giuridico del personale della scuola per i docenti. 

Art. 22. Legge 241: trasparenza dei procedimenti amministrativi 

Ai sensi della L.241 sulla trasparenza qualunque soggetto interessato ha diritto 

22.a a prendere visione degli atti amministrativi che lo interessano (compresa, per gli alunni, la valutazione scolastica), garantendo sempre la riservatezza 

22.b di presentare memorie scritte, proposte e tutto ciò che serve a garantire diritti e doveri 

22.c a che l’esame dei documenti a cui si è interessati sia preceduta da richiesta scritta di accesso ai documenti che deve essere motivata e rivolta all’amministrazione che ha composto il documento o che lo tiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e devono essere motivati. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 

 

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